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Perplessità per la nuova legge sulle chiese in Egitto

Elisa Ferrero
5 settembre 2016
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Il 30 agosto scorso il Parlamento egiziano ha approvato la nuova legge sulla costruzione delle chiese. La normativa, elaborata dal Governo, ha sollevato molti dubbi e polemiche. E un interrogativo: perché i vertici ecclesiastici hanno dato il via libera?


Il 30 agosto, il Parlamento egiziano ha approvato la nuova legge sulla costruzione delle chiese, in accordo con quanto stipulato dall’articolo 235 della Costituzione del 2014. Una legge, però, che ha sollevato molte polemiche, lasciando una scia di profonda insoddisfazione. L’Iniziativa egiziana per i diritti della persona (Eipr), che da tempo si occupa della questione, riassume in un comunicato del 31 agosto tutte le perplessità intorno alla nuova legge, sorte da più parti nel dibattito delle ultime settimane. La stroncatura è stata totale.

Tanto per cominciare, la legge è stata approvata troppo in fretta. Il termine previsto dalla Costituzione stava per scadere a settembre, dunque una certa accelerazione era necessaria. Tuttavia, la Camera dei deputati ha votato la bozza scritta dal Governo – e avallata dalle tre Chiese cristiane egiziane (ortodossa, cattolica ed evangelica) – in soli tre giorni, senza presentare alcun emendamento, né prendere in considerazione le proposte alternative dei partiti Wafd ed Egiziani Liberi, che cercavano di rimediare ad alcuni pericolosi punti deboli della versione governativa. Inoltre, la legge è stata approvata dopo una trattativa segreta fra il Governo e i rappresentanti delle tre confessioni cristiane (un pugno di uomini), senza coinvolgere la base delle comunità religiose, né gli esperti di diritto e nemmeno i parlamentari. L’impressione, quindi, è che la nuova legge sia stata scritta solo per soddisfare formalmente la Costituzione, non per cambiare la realtà sul terreno.

Oltre alla contestazione del metodo con cui è stata fatta passare le legge, l’Eipr riporta anche una critica minuziosa del contenuto, articolo per articolo, che conferma come il diavolo si nasconda sempre nei dettagli. L’articolo 1 definisce cosa sia una chiesa, ne descrive forma e componenti esterne ed interne. Questo, secondo l’Eipr, costituirebbe la base per l’intromissione, da parte del potere esecutivo, in affari che riguardano soltanto le istituzioni ecclesiastiche, non più libere di decidere l’architettura delle proprie chiese. L’articolo 2 è stato tra i più dibattuti. Stipula che la superficie di una chiesa nuova debba essere di dimensione adeguata al numero di fedeli presenti nella zona e alle loro esigenze. Tuttavia, il significato di «adeguata» ed «esigenze» non è stato precisato. Chi decide i criteri di adeguatezza di una chiesa e quali siano le esigenze dei suoi fedeli? La comunità religiosa o il potere esecutivo? Inoltre, la stima ufficiale del numero dei fedeli in una certa zona non concorda mai con quella della comunità religiosa, perché l’amministrazione tende sempre a minimizzare la presenza cristiana. A quale fare riferimento?

L’articolo 3 prevede che «il rappresentante legale della denominazione religiosa presenti al governatore di zona la richiesta per ottenere le approvazioni previste dalla legge, necessarie ad avviare i lavori dei quali si chiede licenza». Non specifica, però, quali siano queste “approvazioni”. Anche qui, la vaghezza e l’ambiguità lasciano spazio all’arbitrarietà. L’articolo 4 afferma che per avere il permesso di restaurare o ricostruire una chiesa bisognerà seguire lo stesso iter della costruzione di una chiesa ex novo, chiedendo gli stessi permessi. Dunque, si dovrà ricominciare daccapo anche per le chiese già autorizzate dal presidente della repubblica (secondo la vecchia normativa) che hanno bisogno di restauri.

L’articolo 5, invece, sancisce che il governatore dovrà rispondere alla domanda di costruzione di una chiesa (o di restauro) entro quattro mesi al massimo. Tuttavia, la legge non spiega cosa succederà se il governatore non risponderà. Il silenzio sarà considerato assenso? Oppure sarà punibile per legge? Il rifiuto, d’altro canto, dovrà essere motivato, ma il governatore potrà sempre ricorrere a ragioni di sicurezza nazionale per impedire la costruzione di una chiesa. Nelle aree dominate dagli islamisti, che protestano al primo accenno di costruzione di una chiesa, è probabile che questa motivazione sarà usata frequentemente, com’è accaduto finora. Del resto, il portale di Libertà e Giustizia, ex partito dei Fratelli Musulmani, ha già salutato la nuova legge come un passo verso la creazione di uno Stato confessionale cristiano, sul modello di Israele, sostenuto dal governo golpista e dalle potenze occidentali che vorrebbero smembrare l’Egitto. E anche i salafiti hanno condannato la legge.

L’articolo 7, stabilendo l’impossibilità di mutare lo scopo cui è adibito ciascun edificio ecclesiastico, sarebbe un’ulteriore costrizione da parte del potere esecutivo.  

Infine, gli articoli 8, 9 e 10 specificano i requisiti che chiese ed edifici ecclesiastici attualmente in uso devono soddisfare per ricevere l’autorizzazione a proseguire le proprie attività in base alla nuova legge. Secondo l’Eipr, questi requisiti sono troppo restrittivi. Molti edifici, anche per la difficoltà di ottenere il permesso di restauro, non sono in buone condizioni e non passerebbero il filtro imposto dalla legge, con il risultato di ridurre ulteriormente il numero di chiese autorizzate. Come se ciò non bastasse, la legge stipula che il compito di esaminare lo stato di queste chiese spetti a una commissione ministeriale nominata dal primo ministro, non ponendo tuttavia alcun limite di tempo alla sua formazione. 

In conclusione, la nuova legge riaffermerebbe il principio secondo il quale la costruzione di una chiesa è materia di sicurezza nazionale, in mano ad ampi settori del potere esecutivo. Si continuerebbe, inoltre, a discriminare fra chiese e moschee, non soggette a tutte queste restrizioni. Nulla di sostanzialmente nuovo rispetto al decreto Hamayouni del 1856 e Ezabi Pasha del 1934, conclude drasticamente l’Eipr. Forse per questo, la Chiesa copta ha affermato in un comunicato del 25 agosto «la speranza che questa legge sia messa in atto con mentalità aperta e non attraverso un’applicazione letterale».

La domanda che molti si sono posti, di fronte a questa legge, è stata: perché, dopo un primo deciso rifiuto (di cui abbiamo parlato in questo blog), le Chiese egiziane hanno accettato la legge? Quali leve ha usato il governo nei loro confronti per convincerle?

 


Perché “Kushari”

Il kushari è un piatto squisitamente egiziano. Mescolando ingredienti apparentemente inconciliabili fra loro, in un amalgama improbabile fatto di pasta, riso, lenticchie, hummus, pomodoro, aglio, cipolla e spezie, pare sfuggire a qualsiasi logica culinaria. Eppure, se cucinati da mani esperte, gli ingredienti si fondono armoniosamente in una pietanza deliziosa dal sapore unico nel mondo arabo. Quale miglior metafora per l’Egitto di oggi? Un Egitto in rivoluzione che tenta di fondere mille anime, antiche e recenti, in una nuova identità, che alcuni vorrebbero monolitica e altri multicolore. Mille anime che potrebbero idealmente unirsi, come gli ingredienti del kushari, per dar vita a un sapore unico e squisito, o che potrebbero annientarsi fra acute discordanze. Un Egitto in cammino che è impossibile cogliere da una sola angolatura. È questo l’Egitto che si tenterà di raccontare in questo blog.

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