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La libertà religiosa vera novità dell’accordo Vaticano-Palestina

Piergiorgio Acquaviva *
9 luglio 2015
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La libertà religiosa vera novità dell’accordo Vaticano-Palestina
Un recente incontro in Vaticano tra il presidente palestinese Mahmoud Abbas e Papa Francesco.

Dopo la firma in Vaticano, lo scorso 26 giugno, dell’Accordo Globale con lo Stato di Palestina, molti osservatori internazionali si sono concentrati sulla definizione “Stato di Palestina”. La novità rivoluzionaria dell’Accordo, invece, sta nella radicale adesione da parte palestinese – prima volta in assoluto nel mondo arabo - al principio della libertà religiosa. Il commento di un esperto.


Era già successo nel febbraio del 2000, quando – sette anni dopo l’Accordo Fondamentale con Israele, in quel 1993 pieno di speranza dopo gli Accordi di Oslo – fu firmato l’accordo-quadro fra Santa Sede e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina di Yasser Arafat (già all’epoca presidente della Autorità Nazionale Palestinese). Era già successo allora che l’attenzione dei media e dei commentatori internazionali si polarizzasse sulla circostanza che il Vaticano con quel l’atto finiva col dare «eccessiva»rilevanza internazionale a una delle parti coinvolte nel faticoso processo di trattative che avrebbe dovuto portare alla soluzione «due popoli – due Stati». E si parlò molto della questione di Gerusalemme, la Città Santa per la quale da sempre la Santa Sede propone una soluzione particolare che ne garantisca la realtà di luogo «unico» per le tre religioni monoteiste e di ascendenza abramitica (il riferimento-chiave per Roma rimane quello alla risoluzione 181 delle Nazioni Unite del 1947 e il Vaticano ha sempre criticato come «moralmente e giuridicamente inaccettabili» le «decisioni unilaterali che alterano il carattere specifico e lo statuto» di Gerusalemme).

E così era successo che all’epoca pochi avevano approfondito i dettagli dell’accordo, che in effetti portavano l’Olp ad accettare – in cambio della «visibilità» internazionale – di firmare un documento decisamente impegnativo. In particolare per quanto riguarda la libertà di religione; l’uguaglianza di fronte alla legge per tutte e tre le religioni monoteistiche, le loro istituzioni e i loro fedeli; la libertà di accesso e culto nei Luoghi santi e il richiamo al regime dello status quo.

La stessa cosa è avvenuta lo scorso 26 giugno, con la firma dell’Accordo Globale con lo Stato di Palestina (così definito dopo il voto dell’Assemblea dell’Onu che nel novembre del 2012 lo aveva accolto come «Stato osservatore non membro»). L’attenzione – da parte di Israele innanzitutto, ma anche da parte di molti altri osservatori – si è posata su questo elemento, certamente rilevante da un punto di vista politico, ma «formale» rispetto ai contenuti dell’Accordo stesso. Ed è su questi contenuti che invece – soprattutto da parte dei frettolosi critici – occorrerebbe svolgere approfondimenti e considerazioni, anche perché nel frattempo il panorama geopolitico nel Vicino e nel Medio Oriente è profondamente cambiato. Alcuni Paesi «storici» dell’area faticano ad essere riconosciuti ancora come entità statuali. Il processo di pace fra israeliani e palestinesi è inceppato. Le condizioni di vita di cristiani e altre minoranze religiose variano fra la precarietà e il martirio. Il mondo musulmano è scosso da scontri feroci fra visioni diverse e incompatibili.

Allora, quando nel nuovo Accordo Globale, al capitolo 2, si riprendono i temi della «libertà religiosa e di coscienza», evidentemente si va al di là degli effetti civili del matrimonio canonico o del rispetto delle festività anche per i dipendenti pubblici, ma si toccano elementi sensibili come l’assistenza religiosa ai membri delle forze armate e dei detenuti, fino al diritto dei genitori di garantire una educazione «religiosa e morale» ai propri figli. Ma ancora di più, c’è il riferimento a una «autentica obiezione di coscienza» (e l’aggiunta dell’aggettivo non è un ornamento stilistico…): si tratta – spiega Vincenzo Buonomo su L’Osservatore Romano – «di un modo articolato di pensare alla libertà di religione che supera ogni possibile restrizione determinata dal solo richiamo alla libertà di credo, di culto e di celebrazioni». Le esperienze della storia recente bruciano ancora e non è il caso di sorvolare su dettagli che possono poi diventare cruciali. Insomma, «si guarda al futuro senza dimenticare la storia», il che appare giusto e saggio. E questo – aggiungiamo noi – ha portato la leadership palestinese ad accettare termini che nessun Paese a maggioranza musulmana crediamo abbia mai finora sottoscritto.

Partendo poi dalla considerazione che i Luoghi Santi non sono «pietre» ma segni di identità di persone e comunità, i capitoli successivi dell’Accordo dettagliano i temi della personalità giuridica e del diritto alla autoregolamentazione della Chiesa, con i tribunali ecclesiastici che possono esercitare giurisdizione civile. Per quanto riguarda la tipologia dei Luoghi, si pone il concetto di «santità» come fonte di obbligazione per le autorità civili; e questo ovviamente tocca il tema sensibile dei pellegrinaggi e quello delle strutture per la accoglienza. Inoltre si riconosce e garantisce alla Chiesa il diritto a operare nel settore educativo, sociale, di assistenza e di comunicazione, con la possibilità di ricevere fondi. Sulle proprietà ecclesiastiche e il regime fiscale, sono state definite linee-guida che saranno poi oggetto di ulteriore trattative per l’armonizzazione con la legislazione locale (analoghe trattative sono ancora in corso anche con lo Stato di Israele).

*Vaticanista e presidente del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano

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