(g.s.) – Si sono presi il loro tempo prima di pronunciarsi, ma ora anche gli ordinari cattolici della Terra Santa, responsabili delle comunità dei fedeli di vari riti, si esprimono sulla legge di rango costituzionale approvata il 19 luglio scorso dalla Knesset per definire Israele Stato-nazione del popolo ebraico.
Lo fanno con una dichiarazione comune, diffusa il 31 ottobre scorso, ed è in uno «spirito di dialogo» che gli ecclesiastici cattolici espongono le loro considerazioni.
«Secondo questa legge – osserva la dichiarazione –, lo Stato di Israele ha legiferato che le persone il cui “benessere e sicurezza” è più interessato a promuovere e proteggere sono unicamente i suoi cittadini ebrei. Dobbiamo attirare l’attenzione delle autorità su un semplice fatto: i nostri fedeli, i cristiani, i nostri concittadini musulmani, drusi e baha’i, quanti fra noi sono arabi, non sono meno cittadini di questo Paese dei nostri fratelli e sorelle ebrei».
Dalla Dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele (nel maggio 1948) ai giorni nostri, i cittadini arabo israeliani, annotano gli ecclesiastici cattolici, hanno notato la tensione che esiste nel tenere insieme la connotazione ebraica con quella democratica dello Stato. «Mentre il mutevole equilibrio tra questi due termini è stato elaborato prevalentemente dalla maggioranza ebraica, la minoranza araba ha lottato contro tutte le manifestazioni di discriminazione ogni volta che l’elemento “ebraico” ha avuto la meglio sull’elemento “democratico”. (…) La promulgazione da parte della Knesset della Legge fondamentale del 1991 su Dignità umana e Libertà è stata una pietra miliare nella lotta per proteggere e promuovere questi valori».
Ma l’estate scorsa si è assistito a quello che a molti, anche in seno all’ebraismo, è parso come un passo indietro. Dicono gli ordinari cattolici: «L’approvazione della Legge fondamentale del 2018 su Israele come Stato nazionale del popolo ebraico rappresenta un duro colpo a quei valori. Benché nella pratica la legge cambi molto poco, essa fornisce una base costituzionale e legale per la discriminazione tra i cittadini israeliani, stabilendo chiaramente i principi in base ai quali i cittadini ebrei devono essere privilegiati rispetto agli altri. Nello statuire che “lo sviluppo dell’insediamento ebraico è un valore nazionale e (che si) agirà per incoraggiare e promuovere la sua istituzione e consolidamento”, la legge propugna una prospettiva intrinsecamente discriminatoria. In effetti, oltre che declassare seriamente lo status della lingua araba rispetto a quello della lingua ebraica, la legge ignora totalmente il fatto che ci sia un altro popolo, gli arabi palestinesi, e altre importanti comunità religiose, cristiani e musulmani, nonché drusi e baha’i, che sono profondamente radicati in questa terra».
«Cristiani, musulmani, drusi, baha’i ed ebrei, chiedono di essere trattati come cittadini uguali. Questa uguaglianza deve implicare il rispettoso riconoscimento della nostra identità civile (israeliana), etnica (araba palestinese) e religiosa (cristiana), sia come individui che come comunità. Come israeliani e come arabi palestinesi, cerchiamo di essere parte di uno Stato che promuova la giustizia e la pace, la sicurezza e la prosperità per tutti i suoi cittadini. Come cristiani, siamo orgogliosi che la Chiesa universale sia stata fondata a Gerusalemme e i suoi primi fedeli fossero figli di questa terra e del suo popolo. Riconosciamo che Gerusalemme e tutta questa Terra Santa sono un’eredità che condividiamo con ebrei e musulmani, drusi e baha’i; un’eredità che siamo chiamati a proteggere dalla divisione e dalle lotte intestine».
La dichiarazione si conclude con un appello senza mezzi termini a tornare sui propri passi: «Questa Legge fondamentale contraddice le componenti umanistiche e democratiche presenti nella legislazione israeliana, nonché nelle leggi e convenzioni internazionali di cui Israele è firmatario, e che hanno come obiettivo la promozione dei diritti umani, il rispetto della diversità e il rafforzamento della giustizia, dell’uguaglianza e della pace. Noi, come leader religiosi delle Chiese cattoliche, chiediamo alle autorità di abrogare questa Legge fondamentale e rassicurare che lo Stato di Israele è impegnato a promuovere e proteggere il benessere e la sicurezza di tutti i suoi cittadini».
Tra i 25 leader religiosi cattolici firmatari del testo ci sono gli arcivescovi Georges Bacouni, melchita; Moussa Al-Hage, maronita; Pierbattista Pizzaballa, latino; e Youssef Soueif, a capo della comunità maronita di Cipro. Ad essi si aggiungono anche fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, e suor Bruna Fasan, presidente della conferenza delle superiore degli istituti religiosi femminili.
Ben prima degli ordinari cattolici – già in luglio – si erano espressi in merito alla discussa legge costituzionale il patriarcato latino di Gerusalemme e altre autorità religiose cristiane, come il vescovo luterano di Giordania e Terra Santa. Fra le minoranze più critiche ed esplicite nel dar voce al proprio dissenso la comunità drusa.
A titolo di documentazione vi proponiamo il testo integrale della norma costituzionale approvata il 19 luglio 2018 dal parlamento monocamerale israeliano. La traduzione da una versione non ufficiale in lingua inglese è della redazione di Terrasanta.net:
Legge fondamentale
Israele – Lo Stato nazione del popolo ebraico
Principi fondamentali
1.
(a)
La Terra di Israele è la patria storica del popolo ebraico, nella quale è stato costituito lo Stato di Israele.
(b)
Lo Stato di Israele è lo stato nazione del popolo ebraico, nel quale esso realizza il proprio naturale, culturale, religioso e storico diritto di autodeterminazione.
(c)
L’esercizio del diritto di autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è unicamente della popolazione ebraica.
Simboli dello Stato
2.
(a)
Il nome dello Stato è “Israele”.
(b)
La bandiera dello Stato è bianca, con due strisce azzurre in prossimità dei margini, e una Stella di Davide azzurra al suo centro.
(c)
L’emblema dello Stato è una menorah a sette bracci con foglie d’ulivo su entrambi i lati, e la parola “Israele” alla base.
(d)
L’inno dello Stato è “Hatikvah”.
(e)
I dettagli riguardanti i simboli dello Stato saranno stabiliti dalla legge.
Capitale dello Stato
3.
Gerusalemme, unita e indivisibile, è la capitale di Israele.
Lingua
4.
(a)
La lingua dello Stato è l’ebraico.
(b)
La lingua araba ha uno status speciale nello Stato; disposizioni riguardo all’uso dell’arabo nelle istituzioni statali o nei rapporti con esse saranno introdotte tramite legge.
(c)
Nulla di quanto previsto in questo articolo inciderà sullo status attribuito alla lingua araba prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Accoglienza degli esiliati
5.
Lo Stato sarà aperto all’immigrazione ebraica, e all’assorbimento degli esiliati.
Legame con il popolo ebraico
6.
(a)
Lo Stato si adopererà per garantire la sicurezza dei membri del popolo ebraico e dei suoi cittadini, che si trovino in difficoltà e in cattività, a causa della loro ebraicità o della loro cittadinanza.
(b)
Lo Stato agirà, in seno alla Diaspora, per preservare i legami tra lo Stato e i membri del popolo ebraico.
(c)
Lo Stato agirà per preservare il patrimonio culturale, storico e religioso del popolo giudaico tra gli ebrei in Diaspora.
Insediamento ebraico
7.
Lo Stato considera lo sviluppo dell’insediamento ebraico come un valore nazionale e agirà per incoraggiarne e promuoverne l’istituzione e il rafforzamento.
Calendario ufficiale
8.
Il calendario ebraico è calendario ufficiale dello Stato, e il calendario gregoriano è insieme ad esso calendario ufficiale; l’uso del calendario ebraico e del calendario gregoriano sarà determinato dalla legge.
Festa dell’Indipendenza e Commemorazioni
9.
(a)
Il Giorno dell’Indipendenza è la festività nazionale ufficiale dello Stato.
(b)
La Commemorazione dei Caduti nelle guerre di Israele, e il Giorno della memoria dei martiri e degli eroi dell’Olocausto sono commemorazioni ufficiali dello Stato.
Giorni di riposo e festività obbligatorie
10.
Lo Shabbath e le festività ebraiche sono i giorni stabiliti di riposo nello Stato; i non ebrei hanno il diritto di osservare i giorni di riposo nei loro giorni di Shabbath e festivi; i dettagli relativi a questa materia saranno determinati dalla legge.
Rigidità
11.
Questa Legge fondamentale non può essere modificata se non con una Legge fondamentale, approvata dalla maggioranza dei membri della Knesset.
Ultimo aggiornamento: 05/11/2018 19:52