Riproduciamo il testo integrale dell'accordo diplomatico raggiunto nel 2000 tra la Santa Sede e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp).
Accordo fondamentale tra la Santa Sede
e l’Organizzazione di Liberazione della Palestina
Preambolo
La Santa Sede, organo sovrano della Chiesa Cattolica, e l’Organizzazione di Liberazione della Palestina (di seguito OLP), organo che agisce in nome e per conto dell’Autorità Palestinese per rappresentare il Popolo Palestinese:
Profondamente consapevoli del significato speciale della Terra Santa, che è inter alia uno spazio privilegiato per il dialogo interreligioso tra i fedeli delle tre religioni monoteiste;
Avendo riflettuto sulla storia e sull’evoluzione delle relazioni tra la Santa Sede e il Popolo Palestinese, dai primi incontri all’instaurarsi, il 26 Ottobre del 1994, di relazioni ufficiali tra la Santa Sede e l’OLP;
Richiamando e avvalorando la costituzione della Commissione di Lavoro Bilaterale Permanente per identificare, valutare e risolvere le questioni di comune interesse tra le due Parti;
Riaffermando l’urgenza di conseguire una giusta e globale pace nel Medio Oriente, affinché tutte le nazioni di questa parte del mondo possano instaurare un buon rapporto di vicinato e collaborare insieme per arrecare sviluppo e prosperità all’intera regione e a tutti i suoi abitanti;
Auspicando che, attraverso la negoziazione e l’accordo, si pervenga ad una pacifica soluzione del conflitto Palestinese-Israeliano, che dovrebbe realizzare i legittimi e inalienabili diritti e le aspirazioni del Popolo Palestinese, e assicurare a tutta la popolazione della regione pace e sicurezza sulla base del diritto internazionale, delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del suo Consiglio di Sicurezza e dei principi di giustizia e di equità.
Sostenendo che una giusta soluzione della questione di Gerusalemme, basata su risoluzioni internazionali, è fondamentale per un’equa e durevole pace nel Medio Oriente, e che le decisioni unilaterali e le azioni che alterano lo specifico carattere e lo status di Gerusalemme sono moralmente e legalmente inaccettabili;
Auspicando, infine, uno speciale statuto per Gerusalemme, internazionalmente garantito, che possa salvaguardare i seguenti profili:
a) La libertà di religione e di coscienza riconosciuta a tutti.
b) L’uguaglianza di fronte alla legge delle tre religione monoteiste e delle loro istituzioni e fedeli nella Città.
c) La specifica identità e il carattere sacro della Città e del suo significato universale, il suo patrimonio religioso e culturale.
d) I Luoghi Santi, la libertà di accedervi e di praticarvi il culto.
e) Il Regime di “status quo” in quei Luoghi Santi dove già vige.
Riconoscendo che i Palestinesi, indipendentemente dalla loro appartenenza confessionale, sono uguali membri della società palestinese.
Considerando che le conclusioni della soprammenzionata Commissione Bilaterale di Lavoro Permanente costituiscono un primo Accordo, che dovrebbe rappresentare una base solida e durevole per un continuo sviluppo delle relazioni presenti e future, e per un proseguimento dei lavori della Commissione stessa.
Convengono sui seguenti articoli:
Articolo 1.
1. L’OLP conferma il suo impegno di protezione e tutela del diritto umano alla libertà di religione e di coscienza, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e da altre documenti internazionali di applicazione.
2. La Santa Sede conferma l’impegno della Chiesa Cattolica teso a sostenere detto diritto e afferma ancora una volta il rispetto che essa nutre nei confronti dei fedeli delle altre religioni.
Articolo 2.
1. Le Parti si impegnano ad una adeguata collaborazione per promuovere il rispetto dei diritti umani, individuali e collettivi, per combattere tutte le forme di discriminazione e di violazione alla vita e alla dignità umana, e per promuovere la comprensione e l’armonia tra le nazioni e le comunità.
2. Le Parti continueranno ad incoraggiare il dialogo interreligioso per promuovere una migliore comprensione tra le persone di diversa religione.
Articolo 3.
L’OLP tutelerà e garantirà che nel sistema giuridico palestinese sia riconosciuta a tutti i cittadini l’uguaglianza dei diritti umani e civili, inclusa specificamente, inter alia, la libertà da discriminazioni individuali o collettive, a motivo della appartenenza confessionale, del credo e dei riti religiosi.
Articolo 4.
Il Regime di “Status quo” verrà conservato e mantenuto in quei Luoghi Santi della Cristianità dove già vige.
Articolo 5.
L’OLP riconosce alla Chiesa Cattolica la libertà di svolgere, utilizzando gli opportuni strumenti, le sue funzioni e le sue mansioni, di natura spirituale, religiosa, morale, di carità, educazione e cultura.
Articolo 6.
L’OLP riconosce i diritti della Chiesa Cattolica nelle questioni economiche, legali e fiscali: detti diritti devono essere esercitati in armonia con i diritti delle autorità palestinesi.
Articolo 7.
Le persone giuridiche della Chiesa Cattolica e le persone giuridiche canoniche sono riconosciute nel sistema giuridico palestinese.
Articolo 8.
Le disposizioni di questo Accordo non modificano le convenzioni concluse da una delle due Parti con altre.
Articolo 9.
La Commissione Bilaterale di Lavoro Permanente, in conformità con le eventuali istruzioni che le Autorità delle due Parti possono dare, può proporre ulteriori modalità di attuazione degli articoli di questo Accordo.
Articolo 10.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione delle disposizioni di questo Accordo, verrà risolta dalle Parti con il metodo della negoziazione.
Articolo 11.
Fatto in doppio originale in lingua inglese ed araba, essendo originali entrambi i testi. In caso di divergenza, prevarrà il testo in lingua inglese.
Articolo 12.
L’Accordo entrerà in vigore dal momento della firma delle due Parti.
Firma ed entrata in vigore: il 15 febbraio 2000.
Mons. Celestino Migliore
per la Santa Sede
Dott. Emile Jarjoui
per l’Organizzazione di Liberazione della Palestina